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STATUTO
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| art.1 | E'
costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una
Associazione, a tempo indeterminato, denominata "AMICI DI RUT"
["Dove andrai tu andrò anch'io; dove ti fermerai mi fermerò;
il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio
Dio", dal Libro di Rut (1,16)]. L'Associazione è una libera istituzione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei Soci di vivere insieme, nello spirito missionario salesiano, l'esperienza di crescita delle persone, come momento di educazione, di maturazione umana e globale, di impegno sociale. |
| art.2 | L'Associazione ha sede a Vasto (CH), in via San Domenico Savio 1, presso l'Istituto Salesiani "Don Bosco". |
| art.3 |
L'Associazione ha lo scopo
di promuovere l'azione per una crescita socioculturale dei soci e dei
cittadini, di informare e sensibilizzare su un solidale e rispettoso rapporto
con le culture ed i popoli dei paesi del "Sud del Mondo", di
stimolare una conoscenza più approfondita dei problemi politici,
economici e culturali che riguardano tali paesi. In particolare, l'associazione
si occupa di economia e sviluppo, finanza etica, terzo mondo, immigrazione
e emarginazione, cooperazione internazionale, educazione alla mondialità,
pace e nonviolenza.
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| art.4 |
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà destinato a Enti senza scopo di lucro con oggetto analogo a quello dell'Associazione stessa. |
| art.5 | L'esercizio
finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il successivo 30 Aprile il bilancio preventivo del successivo esercizio. |
| art.6 | Sono
Soci dell'Associazione, oltre ai Soci fondatori di cui all'atto costitutivo,
le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che ne facciano richiesta tramite
domanda scritta, siano presentati da un Socio fondatore o effettivo e siano
ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I Soci danno il loro contributo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione quali risultano dal presente Statuto, pagano la quota di iscrizione e rinnovano ogni anno la loro partecipazione all'Associazione pagando la quota associativa stessa come determinata dal Consiglio di Amministrazione. |
| art.7 |
I Soci si dividono nelle seguenti categorie:
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| art.8 | La
qualifica di Socio si perde per dimissioni o per decisione motivata dell'Assemblea
dei Soci o, nel sottostante caso c), del Consiglio di Amministrazione, per
i seguenti motivi: a) quando non si ottemperi alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali; b) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; c) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota associativa. |
| art.9 |
Sono organi sociali:
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| art.10 | L'Assemblea dei Soci regola la vita dell'Associazione, programma le attività della stessa, approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sull'esclusione di Soci nei casi sopra specificati. |
| art.11 | All'inizio di ogni esercizio sociale l'Assemblea determina il programma di attività da svolgere ed elegge i responsabili per i vari settori, stabilendo la qualità e il numero degli incarichi sociali. Mediante votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea elegge il Presidente, l'Amministratore-Tesoriere, un responsabile dell'attività di cassa, un responsabile tecnico e gli altri responsabili delle attività programmate (scelti fra i Consiglieri), il Vicepresidente. |
| art.12 | L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera firmata dal Presidente ogniqualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario od opportuno e di regola ogni tre mesi, oppure su richiesta documentata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. |
| art.13 |
L'Assemblea ordinaria delibera:
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| art.14 |
L'Assemblea straordinaria delibera:
Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci fondatori ed effettivi, intervenuti personalmente o anche a mezzo di delega scritta. Il delegato, Socio od estraneo, può rappresentare non più di un associato. |
| art.15 | L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano di carica, ed, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; svolge attività di segretario verbalizzante un Socio dell'Associazione designato dal Presidente. Il Presidente stesso ha il compito di constatare la regolare costitu-zione dell'Assemblea, di regolare lo svolgimento dei lavori, di verificare l'approvazione o meno delle mozioni poste all'ordine del giorno, di fare stendere apposito verbale al Segretario. Detto verbale è redatto dal Segretario su apposito libro conservato a cura del Presidente dell'Associazione. |
| art.16 | L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da cinque a nove, secondo le delibere dell'Assemblea. I Consiglieri durano in carica due anni, possono essere rieletti, ma non possono ricoprire la carica sociale per più di sei anni consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Amministratore-Tesoriere e dagli altri Consiglieri. |
| art.17 |
Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:
Il Consiglio stesso è responsabile del funzionamento dei vari servizi ed attività dell'Associazione. |
| Art.18 | Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente (o in sua assenza il Vicepresidente) lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta al mese. Le delibere del Consiglio sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio sono trascritte su apposito registro a cura di un Consigliere scelto dal Presidente in funzione di Segretario verbalizzante. |
| art.19 | Spettano all'Amministratore-Tesoriere la riscossione materiale di tutte le entrate ed il pagamento delle spese e dei debiti, ed inoltre la tenuta dei libri contabili e la custodia di tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli. |
| art.20 | Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Spetta al medesimo, pertanto, stipulare i contratti, firmare la corrispondenza e compiere le attività che impegnino l'Associazione nei confronti di terzi. Il Presidente provvede alle formalità della convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sovrintende in generale alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi sociali. Dura in carica due anni, può essere rieletto, ricoprendo comunque la sua carica per non più di sei anni consecutivamente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue mansioni dal Vicepresidente. |
| art.21 | Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Collegio ha la funzione di controllo della gestione patrimoniale dell'Associazione, di cui accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità, possono provvedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono assistere alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. |
| art.22 | Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, presa con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci. Detta deliberazione può essere presa ogni qualvolta la maggioranza dei Soci richieda al Consiglio di Amministrazione in forma scritta che la relativa modifica venga messa all'ordine del giorno di una prossima Assemblea, da convocarsi entro tre mesi dalla richiesta stessa. |