STATUTO

art.1 E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione, a tempo indeterminato, denominata "AMICI DI RUT" ["Dove andrai tu andrò anch'io; dove ti fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio", dal Libro di Rut (1,16)].
L'Associazione è una libera istituzione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, motivata dalla decisione dei Soci di vivere insieme, nello spirito missionario salesiano, l'esperienza di crescita delle persone, come momento di educazione, di maturazione umana e globale, di impegno sociale.

art.2 L'Associazione ha sede a Vasto (CH), in via San Domenico Savio 1, presso l'Istituto Salesiani "Don Bosco".

art.3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'azione per una crescita socioculturale dei soci e dei cittadini, di informare e sensibilizzare su un solidale e rispettoso rapporto con le culture ed i popoli dei paesi del "Sud del Mondo", di stimolare una conoscenza più approfondita dei problemi politici, economici e culturali che riguardano tali paesi. In particolare, l'associazione si occupa di economia e sviluppo, finanza etica, terzo mondo, immigrazione e emarginazione, cooperazione internazionale, educazione alla mondialità, pace e nonviolenza.
L'Associazione si adopera per realizzare i suoi scopi:

  • dotandosi di strumenti d'informazione per diffondere tutte le notizie utili nel campo delle proprie attività e per promuovere l'immagine dell'Associazione;
  • creando cultura e opinione mediante la produzione e la diffusione di strumenti di informazione per conto proprio o per conto terzi;
  • organizzando cineforum, dibattiti, seminari, creando centri di documentazione (mediateca, biblioteca, ecc.);
  • collaborando con enti pubblici e privati, istituti, associazioni o cooperative preposti a operare in settori pertinenti all'attività dell'Associazione;
  • ricercando fonti di finanziamento per attuare interventi socioculturali che prevedano anche oneri economici;
  • promuovendo campagne di opinione sui diritti dell'uomo e sostenendo petizioni popolari che siano in linea con gli scopi dell'Associazione;
  • attivando i soci nella ricerca di risorse umane capaci di sostenere l'attività socioculturale dell'Associazione;
  • promuovendo iniziative di scambio nazionali e internazionali;
  • sostenendo progetti di sviluppo e microrealizzazioni;
  • collaborando e sostenendo le iniziative dell'organizzazione non governativa denominata VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), con sede in via Appia Antica 126, 00179 Roma;
  • richiedendo a enti pubblici e privati, istituzioni, associazioni o cooperative interessate alle iniziative dell'Associazione finanziamenti, contributi o altre forme di aiuto per integrare le energie e gli strumenti necessari alla realizzazione dello scopo sociale;
  • favorendo la conoscenza e la vendita di prodotti artigianali ed alimentari dai paesi del "Sud del Mondo";
  • favorendo proposte e iniziative quali commercio equo e solidale, consumo critico, finanza etica, obiezione di coscienza, sistemi di scambio locale, turismo responsabile, volontariato internazionale, bilanci di giustizia, sviluppo sostenibile, banca etica.
art.4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

  • dalle quote associative e da eventuali ulteriori contributi volontari dei Soci;
  • da contributi, donazioni e lasciti di Enti e privati;
  • da eventuali introiti per prestazioni fornite a terzi od organizzazioni di manifestazioni, o comunque per altre attività statutarie;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di fondi di bilancio;
  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà destinato a Enti senza scopo di lucro con oggetto analogo a quello dell'Associazione stessa.


art.5 L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il successivo 30 Aprile il bilancio preventivo del successivo esercizio.

art.6 Sono Soci dell'Associazione, oltre ai Soci fondatori di cui all'atto costitutivo, le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che ne facciano richiesta tramite domanda scritta, siano presentati da un Socio fondatore o effettivo e siano ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
I Soci danno il loro contributo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione quali risultano dal presente Statuto, pagano la quota di iscrizione e rinnovano ogni anno la loro partecipazione all'Associazione pagando la quota associativa stessa come determinata dal Consiglio di Amministrazione.

art.7

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

  • Soci fondatori, quelli risultanti dall'atto costitutivo: sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
  • Soci effettivi, le persone fisiche che collaborano agli scopi dell'Associazione: sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
  • Soci onorari, alte personalità insigni per pubblico riconoscimento e persone che abbiano reso segnalati servigi all'Associazione: sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali;
  • Soci sostenitori, le persone fisiche e giuridiche e gli enti di ogni tipo che, riconoscendo il valore civile, sociale e culturale degli scopi dell'Associazione, contribuiscono a sostenerla economicamente tramite sottoscrizioni ulteriori rispetto al pagamento delle quote associative: hanno diritto di voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali;
  • Soci simpatizzanti, le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, condividendo gli scopi dell'Associazione, usufruiscono in singole occasioni ed a tempo determinato dei servizi offerti: sono tenuti al pagamento di una quota determinata in misura non inferiore al dieci per cento della quota associativa normale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Ammini-strazione, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
    Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
art.8 La qualifica di Socio si perde per dimissioni o per decisione motivata dell'Assemblea dei Soci o, nel sottostante caso c), del Consiglio di Amministrazione, per i seguenti motivi:
a) quando non si ottemperi alle disposizioni dello Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
b) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
c) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota associativa.

art.9

Sono organi sociali:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori.
art.10 L'Assemblea dei Soci regola la vita dell'Associazione, programma le attività della stessa, approva i bilanci preventivo e consuntivo, delibera sull'esclusione di Soci nei casi sopra specificati.

art.11 All'inizio di ogni esercizio sociale l'Assemblea determina il programma di attività da svolgere ed elegge i responsabili per i vari settori, stabilendo la qualità e il numero degli incarichi sociali. Mediante votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea elegge il Presidente, l'Amministratore-Tesoriere, un responsabile dell'attività di cassa, un responsabile tecnico e gli altri responsabili delle attività programmate (scelti fra i Consiglieri), il Vicepresidente.

art.12 L'Assemblea dei Soci è ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera firmata dal Presidente ogniqualvolta il Consiglio stesso lo ritenga necessario od opportuno e di regola ogni tre mesi, oppure su richiesta documentata di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art.13

L'Assemblea ordinaria delibera:

  • sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  • sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
  • sugli oggetti attinenti la vita sociale.
art.14

L'Assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modifiche da apportare allo Statuto poste regolarmente all'ordine del giorno;
  • sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci fondatori ed effettivi, intervenuti personalmente o anche a mezzo di delega scritta. Il delegato, Socio od estraneo, può rappresentare non più di un associato.


art.15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano di carica, ed, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; svolge attività di segretario verbalizzante un Socio dell'Associazione designato dal Presidente. Il Presidente stesso ha il compito di constatare la regolare costitu-zione dell'Assemblea, di regolare lo svolgimento dei lavori, di verificare l'approvazione o meno delle mozioni poste all'ordine del giorno, di fare stendere apposito verbale al Segretario. Detto verbale è redatto dal Segretario su apposito libro conservato a cura del Presidente dell'Associazione.

art.16 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da cinque a nove, secondo le delibere dell'Assemblea. I Consiglieri durano in carica due anni, possono essere rieletti, ma non possono ricoprire la carica sociale per più di sei anni consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Amministratore-Tesoriere e dagli altri Consiglieri.

art.17

Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

  • cura la gestione, l'amministrazione ed il funzionamento in generale dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, delle quote associative e dei crediti ed al pagamento dei debiti;
  • elabora i progetti ed i programmi di attività;
  • discute e redige il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
  • cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci, approfondendo lo studio dei contenuti e dei metodi di attività;
  • convoca l'Assemblea dei Soci;
  • delibera sull'eventuale nomina, da parte del Presidente, di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti;
  • definisce l'ammontare della quota di iscrizione sociale e della quota annuale dei Soci effettivi, sostenitori e simpatizzanti;
  • delibera l'ammissione di nuovi Soci e l'esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa;
  • compila i regolamenti interni.

Il Consiglio stesso è responsabile del funzionamento dei vari servizi ed attività dell'Associazione.


Art.18 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente (o in sua assenza il Vicepresidente) lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta al mese. Le delibere del Consiglio sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio sono trascritte su apposito registro a cura di un Consigliere scelto dal Presidente in funzione di Segretario verbalizzante.

art.19 Spettano all'Amministratore-Tesoriere la riscossione materiale di tutte le entrate ed il pagamento delle spese e dei debiti, ed inoltre la tenuta dei libri contabili e la custodia di tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli.

art.20 Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Spetta al medesimo, pertanto, stipulare i contratti, firmare la corrispondenza e compiere le attività che impegnino l'Associazione nei confronti di terzi. Il Presidente provvede alle formalità della convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sovrintende in generale alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli Organi sociali. Dura in carica due anni, può essere rieletto, ricoprendo comunque la sua carica per non più di sei anni consecutivamente. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue mansioni dal Vicepresidente.

art.21 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci. Dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Collegio ha la funzione di controllo della gestione patrimoniale dell'Associazione, di cui accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità, possono provvedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono assistere alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

art.22 Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, presa con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci. Detta deliberazione può essere presa ogni qualvolta la maggioranza dei Soci richieda al Consiglio di Amministrazione in forma scritta che la relativa modifica venga messa all'ordine del giorno di una prossima Assemblea, da convocarsi entro tre mesi dalla richiesta stessa.